Art. 13.
(Deduzioni fiscali).

      1. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila» sono inserite le seguenti: «, calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia»;

          b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

      «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro l'anno per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minorenne affidato e per ciascun familiare convivente non autosufficiente, e di 500 euro l'anno per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da qualunque dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi o anche, congiuntamente, da più di uno».